LA NORMATIVA

I proiettili delle armi di limitata capacità offensiva, secondo il regolamento ministeriale adottato dal Ministero dell'Interno con il decreto n. 362 del 2001, non possono superare i 0,99 Joule di energia allavolata, un limite tale da non recare offesa, per quanto sofisticate le caratteristiche balistiche. Le armi superiori a questo limite con un massimo di 7.5 Joule, sono esclusivamente destinate al tiro a segno e non possono essere adoperate nel Softair. In Italia le armi softair sono classificate come strumenti e come tali non rientrano nella classificazione di "armi" e nemmeno di "oggetti atti ad offendere".Secondo il parere della "Commissione Consultiva per il Controllo delle armi" del Ministero dell'Interno, si considerano non idonee ad arrecare offesa alla persona le "armi softair" che non superano 1 Joule di energia all'uscita della canna. Se si supera questo limite le ASG si devono considerare "oggetti atti ad offendere" con tutte le relative conseguenze giuridiche. Analoghe normative esistono ad esempio in Germania, dove è previsto un massimo di 0,8 Joule, mentre in Giappone sono ammessi fino a 0,98 Joule.

Questo tipo di strumenti deve riportare il segnale rosso di sicurezza sulla volata. Il segnale – soprattutto per questioni di mimetismo dato che il rosso spicca vistosamente sui colori della vegetazione – può essere sostituito o colorato, purché si utilizzi l'arma esclusivamente nei contesti di gioco e non la si mantenga in vista durante il trasporto. L'eliminazione o la cancellazione in qualunque forma del tappo rosso non costituisce di per sé un illecito, ma costituisce un'aggravante se il giocattolo viene usato per commettere azioni criminali.

In Italia e nei Paesi dell’ Unione Europea , le riproduzioni di armi da fuoco reali nonché fucili e pistole a gas compresso , non possono essere considerati giocattoli ai sensi della Direttiva 2009 / 48 / CE del 18 / giugno / 2009 .

In Svizzera , “ le imitazioni di armi soft air sono contemplate dalla legge sulle armi quando «per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere» (art. 4 cpv. 1 lett. g della legge sulle armi). L’articolo 6 dell’ordinanza sulle armi statuisce che sono «confondibili» tutti gli oggetti che «a prima vista, risultano simili ad armi da fuoco vere» oppure, in altre parole, quelli che i profani non riconoscono subito come oggetti aventi funzionalità diverse dalle vere armi da fuoco.”

Venerdì 1 luglio 2011 sono entrate in vigore le novità normative, riguardanti specificamente il softair, previste dal D.Lgs. 204/2010.

  • Tutte le riproduzioni giocattolo delle armi dovranno avere obbligatoriamente i primi 3cm della canna esterna colorate in colore rosso.
  • le riproduzioni non potranno essere vendute/acquistate da soggetti minori di 14 anni.
  • le riproduzioni potranno sparare soltanto pallini dal colore “vivo”, quindi i BB di colore bianco potranno essere utilizzati. Sono proibiti i BB neri, verdi, marroni.
  • Ogni giocatore di softair ha l’obbligo del “porto giustificato” durante il trasporto dello “strumento”, per cui senza un buon motivo non sarà possibile portare all’esterno della propria abitazione alcuna riproduzione per il soft-air (dato il cambio di classificazione da "giocattoli" a "strumenti").

Tuttavia tali normative non sono ancora entrate in vigore, così come recita la circolare (decreto attuativo) del Ministero dell'Interno del 24 giugno 2011.

Questa norma non specifica e demanda tutto ad un futuro regolamento da emanare, se sia onere del singolo proprietario o dell’importatore/venditore procurarsi detta certificazione; ad oggi non viene nemmeno specificato se la norma abbia o meno carattere retroattivo e sia quindi applicabile solo alle repliche acquistate successivamente oppure anche a quelle acquistate precedentemente.

Il softair è vietato in alcuni comuni.